Il marchio CE non è un simbolo di qualità, ma certifica che un prodotto è conforme alle direttive e regolamentazioni pertinenti dell'Unione europea. Con il marchio CE il produttore conferma che il prodotto è conforme ai requisiti prescritti.
Tutti i sigillanti che rientrano tra quelli previsti dalla normativa EN 15651 Parte 1-4 „Sigillanti per fughe per applicazioni non portanti in edifici e vie pedonali“ a partire dal 01.07.2014 sono soggetti al marchio CE.
Dal 01.07.2013 fino al 30.06.2014 ci troviamo nella cosiddetta fase di coesistenza. Durante questo periodo di tempo è possibile apportare sui sigillanti il marchio CE, ma non è obbligatorio. A partire dal 01.07.2014 per i sigillanti dei settori d'impiego descritti nelle prime 4 parti della normativa DIN EN 15651 è obbligatorio per legge il marchio CE per produttori o distributori. Per i sigillanti prodotti prima del 01.07.2014 viene applicato un cosiddetto diritto di svendita.
Secondo la normativa EN 15651 è prescritto quali informazioni il produttore deve pubblicare sulla confezione o l'etichetta del sigillante da contrassegnare.
L'abbreviazione DoP sta per „Declaration of Performance“ (Dichiarazione di prestazione). Ogni sigillante ha un N. DoP personale, il quale è identico alla relativa Dichiarazione di prestazione. Qui sono comprese informazioni importanti quali ad esempio la norma sulla base della quale è stato testato il prodotto, il nome dell'organismo notificato, nonché le caratteristiche tecniche importanti con riferimento alla relativa destinazione d'uso del sigillante.